Termini e condizioni

J. MORITA EUROPE GMBH
Justus-von-Liebig-Straße 27b
D-63128 Dietzenbach, Germania 
Registro delle Imprese: Offenbach am Main, HRB 9671 

di seguito denominata “Morita” 
1.    Campo d'applicazione

(1) Le seguenti condizioni di fornitura e pagamento (di seguito: CG) valgono per tutti i contratti stipulati tra l'acquirente e Morita attraverso la vendita e la consegna di beni mobili (di seguito: merce). Esse valgono anche per tutte le relazioni commerciali future, anche se non vengono nuovamente concordate in termini espliciti.

(2) Le CG hanno valore esclusivo. Condizioni generali in deroga, contrarie o integrative dell'acquirente o di terzi acquisiscono valore di elemento contrattuale solo e purché Morita ne abbia approvato espressamente la validità. Questo requisito dell'approvazione vale anche se Morita evade l'ordine dell'acquirente senza riserve ed essendo a conoscenza delle condizioni generali dell'acquirente stesso. Anche se Morita fa riferimento a uno scritto che contiene le condizioni generali dell'acquirente oppure rimanda alle medesime, ciò non costituisce un'accettazione di dette condizioni generali.

(3) Accordi personali stipulati in singoli casi con l'acquirente (incl. accordi collaterali, integrazioni o modifiche) hanno in ogni caso priorità rispetto alle presenti CG. Per il contenuti di siffatti accordi fa fede un contratto scritto e/o la conferma scritta di Morita.

(4) Le dichiarazioni e le notifiche legalmente rilevanti che l'acquirente deve fornire a Morita dopo la stipula del contratto (ad es. fissazioni di termini, denunce di vizi, dichiarazione di recesso o riduzione) per essere valide devono essere formulate per iscritto.

(5) I rimandi alla validità di norme di legge servono solo al fine della chiarezza. Pertanto le norme di legge valgono anche senza un siffatto chiarimento, purché non siano state modificate direttamente in queste CG oppure siano state espressamente escluse.

2.    Stipulazione del contratto

(1) Le offerte di Morita sono facoltative e non vincolanti, salvo che vengano contrassegnate espressamente come tali. Ciò vale altresì quando Morita trasmette all'acquirente cataloghi, documentazione tecnica (ad es. disegni, progetti, calcoli, rimandi a norme DIN, campioni e/o prove), altre descrizioni dei prodotti o documenti, anche in formato elettronico.

(2) L'ordinazione della merce da parte dell'acquirente è da considerarsi offerta contrattuale vincolante. Salvo altrimenti disposto nell'ordinazione, Morita è autorizzata ad accettare questa offerta contrattuale entro due settimane dal ricevimento.

(3) L'accettazione può avvenire per iscritto (ad es. tramite conferma dell'ordine) oppure con la consegna della merce all'acquirente.

(4) Morita si riserva i diritti di proprietà, d'autore e altri diritti di protezione per tutte le immagini, i disegni e altri documenti. L'acquirente può inoltrare detti documenti a terzi solo con il consenso scritto di Morita, a prescindere dal fatto che Morita li abbia contrassegnati o meno come riservati. Su richiesta di Morita, l'acquirente deve restituire tutti questi oggetti a Morita e distruggerne eventuali copie se non gli servono più nella gestione commerciale ordinaria oppure se le trattative non portano alla stipulazione di un contratto.

 3.    Prezzi e condizioni di pagamento

(1) Salvo accordi diversi stipulati nel singolo caso, valgono i prezzi di Morita attualmente in vigore al momento della stipulazione del contratto; detti prezzi sono franco magazzino e ad essi va aggiunta l'imposta di legge sul valore aggiunto ed eventuali costi di imballaggio; nelle spedizioni oltre confine si aggiungono eventuali dazi, imposte e altri tributi pubblici. Morita indicherà a parte nella fattura l'imposta sul valore aggiunto dovuta nell'ammontare di legge il giorno dell'emissione della fattura.

(2) Nella vendita a distanza, conformemente al punto 5 comma (2) l'acquirente assume le spese per il trasporto dal magazzino e per un'eventuale assicurazione per il trasporto da lui stesso desiderata. Eventuali dazi, oneri, imposte e altri tributi pubblici sono a carico dell'acquirente. In conformità al decreto sugli imballaggi, Morita non ritira gli imballaggi per il trasporto né altri imballaggi, che diventano di proprietà dell'acquirente; fanno eccezione i pallet.

(3) Supplemento per quantità ridotte: se il valore della merce ordinata è inferiore a 100,- euro netto, Morita applica un supplemento per quantità ridotte di 35,- euro più l'IVA applicabile.

(4) Il prezzo d'acquisto è dovuto e deve essere corrisposto entro 30 giorni dall'emissione della fattura e dalla consegna ovvero dal ritiro della merce, salvo stipulato diversamente per iscritto. Il pagamento si ritiene avvenuto solo quando Morita può disporre sull'importo (data di ricevimento del pagamento presso Morita).

(5) Alla scadenza del termine di pagamento sopra indicato l'acquirente cade in mora. Nel periodo di mora, sul prezzo d'acquisto matura il tasso di interesse di mora applicabile. Morita si riserva di rivendicare ulteriori danni di mora. Nei confronti dei clienti commerciali, resta impregiudicato il diritto di Morita agli interessi moratori per transazioni commerciali (art. 353 HGB – Codice di commercio tedesco).

(6) MANDATO DI ADDEBITO DIRETTO SEPA

Se l'acquirente conferisce a Morita un'autorizzazione di addebito in conto sotto forma di mandato di addebito diretto SEPA (addebito SEPA di base o addebito SEPA per le aziende), Morita gli accorda uno sconto pari al 3%. L'addebito avviene 10 giorni dopo l'emissione della fattura e la consegna ovvero il ritiro della merce. Il termine per il preavviso dell'addebito è di cinque giorni al primo addebito e di due giorni in tutti gli addebiti successivi e vale come concordato.

(7) All'acquirente spetta un diritto di compensazione solo nella misura in cui il suo diritto è passato in giudicato o è incontestato. L'acquirente è autorizzato ad esercitare un diritto di ritenzione solo se la sua contropretesa si basa sullo stesso rapporto contrattuale. In caso di vizi nella fornitura, le contropretese dell'acquirente rimangono impregiudicate, in particolare secondo quanto al punto 7 comma (3), frase 2 di queste CG.

(8) Se in seguito alla stipula del contratto risulta che il diritto di Morita al prezzo d'acquisto è messo a rischio da solvibilità insufficiente dell'acquirente (ad es. a causa di domanda di apertura di un procedimento di insolvenza), secondo le norme di legge Morita è autorizzata a rifiutare la prestazione e – eventualmente dopo un preavviso – a recedere dal contratto (art. 321 BGB – Codice civile tedesco). Nei contratti sulla produzione di beni che comportano difficoltà eccessive (produzioni personalizzate/produzioni speciali), Morita può dichiarare prontamente il recesso; rimangono impregiudicate le disposizioni di legge sull'indispensabilità del preavviso.

4.    Termini di consegna e ritardo nella consegna

(1) Il termine di consegna viene concordato individualmente ovvero è indicato da Morita contestualmente alla conferma dell'ordine. Qualora così non fosse, il termine di consegna è di circa quattro (4) settimane dalla stipulazione del contratto.

(2) Se è stata concordata una spedizione, i termini di consegna si riferiscono alla data della consegna allo spedizioniere, vettore o terzi incaricati del trasporto.

(3) Il subentro della mora nella consegna è definito dalla normativa. In ogni caso è necessario un sollecito da parte dell'acquirente.

(4) Morita non risponde per l'impossibilità della consegna o per ritardi nella consegna dovuti a forza maggiore o altri eventi che non erano prevedibili al momento della stipulazione del contratto (ad es. interruzioni operative di qualsiasi genere, difficoltà nell'acquisto dei materiali, ritardi nel trasporto, scioperi, chiusure stabilite dalle autorità, mancanza di forza lavoro, energia o materie prime, difficoltà nell'acquisizione dei permessi ufficiali necessari, misure delle autorità o fornitura mancata, non corretta o non tempestiva dei fornitori di Morita) che non sono imputabili a Morita o ai suoi fornitori (in caso di fornitura non tempestiva a Morita). Qualora tali eventi dovessero rendere molto complicata o impossibile la consegna o il servizio e l'impedimento non fosse solo temporaneo, Morita è autorizzata a recedere dal contratto. In tal caso l'acquirente viene prontamente informato che la merce ordinata non è a disposizione. Un eventuale pagamento già corrisposto dall'acquirente viene prontamente restituito. In caso di impedimenti di breve durata, i termini di consegna e del servizio si estendono per il periodo dell'impedimento più un intervallo di avviamento adeguato. Se, a seguito del ritardo, la presa in consegna della fornitura o del servizio diventa inaccettabile per l'acquirente, egli può recedere dal contratto con Morita per mezzo di una dichiarazione scritta tempestiva.

(5) Ulteriori responsabilità per un ritardo nella consegna imputabile a Morita sono escluse. Rimangono sempre impregiudicati i diritti dell'acquirente indicati al punto 8 (Responsabilità) di queste Condizioni generali come anche i diritti di Morita, in particolare in caso di esclusione dell'obbligo di prestazione (ad es. a causa dell'impossibilità o dell'inaccettabilità della prestazione e/o dell'adempimento successivo).

5.    Consegna, passaggio del rischio, presa in consegna, mora di accettazione

(1) La fornitura avviene franco magazzino. Luogo d'adempimento per la fornitura e il pagamento è la sede di Morita a 63128 Dietzenbach.

(2) Salvo indicazioni diverse nella conferma dell'ordine, la consegna avviene franco magazzino. Su richiesta e a spese dell'acquirente, la merce viene spedita anche a un altro indirizzo di destinazione (vendita per corrispondenza). Salvo accordi diversi, Morita è autorizzata a stabilire di persona il tipo di spedizione (in particolare azienda trasportatrice, percorso della spedizione, imballaggio).

(3) Morita è in qualsiasi momento autorizzata a forniture e prestazioni parziali se

-          la fornitura parziale è utilizzabile per l'acquirente nel quadro della destinazione d'uso contrattuale,

-          ciò non comporta notevoli difficoltà o spese aggiuntive per l'acquirente (salvo che Morita dichiari di essere disposta a farsi carico di queste spese).

(4) Il rischio del perimento o peggioramento casuali della merce passa all'acquirente entro e non oltre il momento della consegna. Nell'acquisto per corrispondenza il passaggio del rischio del perimento e peggioramento casuali della merce, nonché il rischio del ritardo, avviene già al momento della consegna della merce allo spedizioniere, vettore o altre persone o società incaricate all'attuazione della spedizione (fermo restando che è determinante l'inizio dell' operazione di carico). Se è stata concordata una presa in consegna, questa è determinante per il passaggio del rischio. Il passaggio ovvero la presa in consegna devono ritenersi effettuati qualora l'acquirente sia in ritardo con l'accettazione della merce.

(5) Se l'acquirente cade in mora con l'accettazione, omette un'azione di collaborazione o se la consegna ritarda per altri motivi imputabili all'acquirente, Morita è autorizzata a rivendicare un risarcimento per il danno che ne consegue comprese le spese aggiuntive (ad es. spese di magazzino). In questo contesto Morita calcola un risarcimento forfetario pari allo 0,5% del prezzo netto (valore alla consegna) per ogni settimana di calendario terminata, tuttavia massimo il 5% del valore alla consegna della merce da depositare in caso di mancata accettazione definitiva, ad iniziare dal termine di consegna ovvero – in assenza di un termine di consegna – dalla trasmissione dell'avviso di disponibilità per la spedizione.

Rimane impregiudicata l'attestazione di un danno maggiore nonché dei diritti di legge (in particolare rimborso di spese supplementari, risarcimento adeguato, recesso); tuttavia il forfait va imputato ad ulteriori pretese pecuniarie. All'acquirente rimane la facoltà di dimostrare che Morita non ha subito danni o solo un danno sostanzialmente inferiore rispetto all'importo forfetario suindicato.

6.    Patto di riservato dominio

(1) La merce consegnata (merce venduta con patto di riservato dominio) rimane di proprietà di Morita fino all'adempimento di tutti gli obblighi, incluso il saldo creditore figurante sul conto corrente, che l'acquirente ha nei confronti di Morita per crediti attuali e futuri derivanti dal contratto di acquisto. Nel caso di violazione contrattuale da parte dell'acquirente, per esempio ritardo nel pagamento, Morita ha diritto, dopo un preavviso ragionevole, a riprendere la merce venduta con patto di riservato dominio. Il ritiro da parte di Morita della merce venduta con patto di riservato dominio (evento che legittima l'escussione) non costituisce un recesso dal contratto. Il pignoramento da parte di Morita della merce venduta con patto di riservato dominio equivale al recesso dal contratto. Dopo il ritiro, Morita è autorizzata a rivendere la merce venduta con patto di riservato dominio. Dopo la detrazione di un importo adeguato per le spese della vendita, il ricavato va compensato con gli importi che l'acquirente deve a Morita.

(2) L'acquirente deve trattare la merce di riservato dominio con cura e assicurarla a sufficienza per il valore a nuovo contro danni da incendio, acqua e furto.

(3) Fino all'evento che legittima l'escussione, l'acquirente è autorizzato ad alienare e/o utilizzare la merce di riservato dominio purché

non sia in ritardo con il pagamento. Non sono ammessi pignoramenti né cessioni fiduciarie. A titolo di garanzia, l'acquirente cede, sin d'ora e senza restrizione, i crediti derivati dalla cessione o da altro motivo giuridico (assicurazione, azione illecita) riguardanti la merce di riservato dominio (comprendenti tutti i saldi creditore figuranti sul conto corrente) a Morita; con la presente Morita accetta la cessione. Morita concede all'acquirente l'autorizzazione revocabile a riscuotere a nome proprio per conto di Morita i crediti ceduti a Morita. L'autorizzazione alla riscossione può essere revocata in qualsiasi momento se l'acquirente non adempie regolarmente ai suoi obblighi di pagamento. L'acquirente non è autorizzato alla cessione di questo credito nemmeno al fine della riscossione del credito nel quadro di un'attività di factoring, salvo che venga contemporaneamente costituito l'impegno del factor di corrispondere la controprestazione pari ai crediti direttamente a Morita finché Morita vanta crediti nei confronti dell'acquirente.

(4) Nel caso di accesso di terzi alla merce di riservato dominio, in particolare in caso di pignoramenti, l'acquirente farà presente la proprietà di Morita e informerà prontamente Morita affinché essa possa far valere i suoi diritti di proprietà. Qualora i soggetti terzi non fossero in grado di rimborsare a Morita le spese giudiziali e stragiudiziali che maturano in questo contesto, l'acquirente è chiamato a risponderne.

(5) Morita si impegna a svincolare le garanzie che le spettano quando il valore realizzabile delle garanzie di Morita supera il 10% dei crediti da garantire, fermo restando che Morita può scegliere liberamente le garanzie da svincolare.

7.    Garanzia

(1) L'acquirente può far valere diritti derivanti da vizi solo se ha adempito correttamente ai suoi obblighi di controllo e denuncia dei vizi in conformità all'art. 377 HGB (Codice del commercio tedesco).

(2) In caso di denuncia legittima di vizi, Morita è tenuta, fatti salvi i diritti dell'acquirente, a recedere dal contratto o ad abbassare il prezzo d'acquisto (riduzione) per l'adempimento successivo, a meno che Morita sia autorizzata a rifiutare l'adempimento successivo a fronte di regolamentazioni giuridiche. L'acquirente deve concedere a Morita un termine adeguato per l'adempimento successivo. L'adempimento successivo può avvenire, a scelta dell'acquirente, con la rimozione del vizio (riparazione) o la consegna di nuova merce.

(3) Morita è autorizzata ad associare il dovuto adempimento successivo al saldo da parte dell'acquirente del prezzo d'acquisto esigibile. Tuttavia l'acquirente è autorizzato a trattenere una parte del prezzo d'acquisto in misura del vizio.

(4) In caso di rimozione del vizio, Morita si assume le spese necessarie, purché queste non aumentino perché l'oggetto del contratto si trova in un luogo diverso dal luogo di adempimento.

(5) Se l'adempimento successivo risulta inefficace, l'acquirente può a sua scelta pretendere un abbassamento del prezzo d'acquisto (riduzione) o dichiarare il recesso dal contratto. La riparazione è da considerarsi inefficace dopo il secondo tentativo fallito, purché l'oggetto del contratto non renda opportuni altri tentativi di riparazione e ciò sia accettabile per l'acquirente.

(6) L'acquirente può rivendicare diritti di risarcimento per vizio alle seguenti condizioni solo se l'adempimento successivo è stato inefficace. Rimane impregiudicato il diritto dell'acquirente di rivendicare ulteriori diritti di risarcimento alle seguenti condizioni.

(7) I diritti di garanzia dell'acquirente decadono un anno dopo la consegna della merce presso l'acquirente stesso, salvo che Morita abbia taciuto il vizio in cattiva fede; in tal caso valgono le disposizioni di legge. Gli obblighi di cui al punto 8, comma (4) e (5), rimangono impregiudicati.

8.    Responsabilità

(1) A prescindere dalle limitazioni della responsabilità indicate nella presente al punto 7 (Garanzia) e successive, Morita risponde in conformità alle disposizioni di legge in merito a danni vitali, all'integrità fisica e alla salute causati da inadempimento per negligenza o intenzionale da parte di Morita stessa, dei suoi rappresentanti legali o personale ausiliario nonché per danni che sono compresi nella responsabilità secondo la legge sulla responsabilità del prodotto. Per danni che non sono compresi nel par. 1 e che sono riconducibili a violazioni contrattuali per intenzione o colpa grave o dolo da parte di Morita, dei suoi rappresentanti legali o del personale ausiliario, Morita risponde secondo le disposizioni di legge. In tal caso la responsabilità per il risarcimento del danno è limitata al danno prevedibile che normalmente subentra, purché Morita, i suoi rappresentanti legali o il suo personale ausiliario non abbiano agito per dolo. Nella misura in cui Morita ha concesso una garanzia sulle caratteristiche e/o sulla durata della merce o di parti della stessa, Morita risponde anche nel quadro di questa garanzia. Tuttavia, per danni che derivano dall'assenza della caratteristica garantita o dalla durata ma che non insorgono direttamente nella merce, Morita risponde solo se il rischio di un siffatto danno è chiaramente compreso nella garanzia sulla caratteristica e sulla durata.

(2) Morita risponde anche per danni causati da violazione per semplice negligenza di obblighi contrattuali senza l'adempimento dei quali non è possibile l'attuazione regolare del contratto e della cui osservanza regolare l'acquirente si fida ed è legittimato a fidarsi. Morita risponde però solo purché i danni siano tipicamente prevedibili e associati al contratto.

(3) Un'ulteriore responsabilità senza riguardo alla natura giuridica del diritto rivendicato è esclusa, in particolare per diritti derivanti da fatti illeciti o diritti di risarcimento per spese inutili in luogo della prestazione; rimane impregiudicata la responsabilità di Morita di cui al punto 4 (Termini di consegna e ritardo nella consegna) di questo contratto. Purché la responsabilità di Morita sia esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità personale di impiegati, lavoratori, collaboratori, rappresentanti e personale ausiliario di Morita.

(4) I diritti di risarcimento danni dell'acquirente per un vizio decadono un anno dopo la consegna della merce. Se Morita, i suoi rappresentanti legali o il suo personale ausiliario hanno causato danni vitali, all'integrità fisica e alla salute oppure se Morita e i suoi rappresentanti legali hanno agito per dolo o per colpa grave o se il personale ausiliario semplice di Morita ha agito per dolo, per i diritti di risarcimento dell'acquirente valgono i termini di prescrizione di legge.

(5) Rimane ferma la responsabilità secondo la legge sulla responsabilità del prodotto (artt. 1, 14 Legge sulla responsabilità del prodotto).

9.    Diritto applicabile / Foro competente / Efficacia vincolante

(1) Questo contratto è disciplinato dalla normativa della Repubblica Federale Tedesca. Il diritto di compravendita internazionale (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 – Convention on Contracts for the International Sale of Goods – CISG) è escluso.

(2) Se l'acquirente è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un organismo sociale di diritto pubblico oppure non ha un foro competente generale nella Repubblica Federale Tedesca, il foro competente per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente da questo rapporto contrattuale è la sede commerciale di Morita a Dietzenbach. Tuttavia Morita è autorizzata a citare in giudizio l'acquirente anche al suo domicilio e/o sede commerciale. Per azioni contro Morita in questi casi il foro competente esclusivo però è Dietzenbach (Germania). Rimangono ferme le disposizioni di legge cogenti sui fori esclusivi.

(3) Se singole disposizioni di queste Condizioni Generali dovessero essere o diventare, per intero o in parte, prive d'effetto giuridico o inattuabili, oppure se dovessero presentarsi lacune nelle disposizioni, le restanti disposizioni rimangono impregiudicate.

(4) La lingua del contratto è il tedesco.

(5) Solo la versione tedesca di queste Condizioni Generali è vincolante.

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